La Commissione europea ha approvato un regime di aiuti di 31,9 miliardi di € dello Stato italiano a sostegno delle imprese colpite dall'emergenza coronavirus. Il regime è stato approvato nell'ambito del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato.
Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva della Commissione, responsabile della politica di concorrenza, ha dichiarato: "Molte imprese in Italia hanno visto diminuire notevolmente le loro entrate a causa della pandemia di coronavirus e delle misure necessarie per limitarne la diffusione. Questo regime da 31,9 miliardi di € consentirà all'Italia di sostenere tali imprese aiutandole a soddisfare il loro fabbisogno di liquidità e a provvedere ai costi fissi non coperti dalle loro entrate. Continueremo a lavorare in stretta collaborazione con gli Stati membri per trovare soluzioni praticabili in grado di mitigare l'impatto economico dell'emergenza coronavirus nel rispetto delle norme dell'UE."
Le misure italiane di sostegno
L'Italia ha notificato alla Commissione, nell'ambito del quadro temporaneo, un regime di aiuti di 31,9 miliardi di € a sostegno delle imprese colpite dal coronavirus e dalle misure restrittive che il governo italiano ha dovuto attuare per limitare la diffusione del virus.
Il regime di aiuti consiste in due misure: i) aiuti di importo limitato; e ii) un sostegno per i costi fissi non coperti sostenuti nel periodo compreso tra il marzo 2020 e il dicembre 2021 o durante parti di tale periodo.
Il regime sarà aperto a tutte le imprese, indipendentemente dalle loro dimensioni e dal settore in cui operano (ad eccezione del settore finanziario).
Nell'ambito del regime, gli aiuti di importo limitato assumeranno la forma di i) esenzioni e riduzioni fiscali; ii) crediti d'imposta; e iii) sovvenzioni dirette.
Dal momento che la maggior parte degli aiuti sarà concessa automaticamente e che i massimali di aiuto si applicheranno non solo al beneficiario diretto, ma anche ai suoi affiliati, i beneficiari ammissibili dovranno indicare in un'autodichiarazione ex ante l'importo degli aiuti di importo limitato e il sostegno per i costi fissi non coperti per i quali fanno domanda. Ciò dovrebbe anche consentire alle autorità italiane di monitorare meglio il rispetto del quadro temporaneo, in particolare per le imprese dello stesso gruppo.
La Commissione ha constatato che il regime italiano è in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo. In particolare:
- per quanto riguarda gli aiuti di importo limitato i) non supereranno il massimale di 225 000 € per impresa nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, di 270 000 € per impresa nel settore della pesca e dell'acquacoltura o di 1,8 milioni di € per impresa in tutti gli altri settori; e ii) saranno concessi entro il 31 dicembre 2021;
- per quanto riguarda il sostegno per i costi fissi non coperti, gli aiuti i) non supereranno l'importo complessivo di 10 milioni di EUR per impresa; ii) copriranno i costi fissi non coperti sostenuti nel periodo compreso tra il marzo 2020 e il dicembre 2021; ii) saranno concessi solo alle imprese che non erano considerate in difficoltà già al 31 dicembre 2019, ad eccezione delle microimprese e delle piccole imprese ammissibili anche se già in difficoltà; e iii) saranno concessi entro il 31 dicembre 2021.
La Commissione ha concluso che la misura è necessaria, adeguata e proporzionata per porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro in linea con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE e con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo.
Su queste basi la Commissione ha approvato la misura di aiuto in quanto conforme alle norme dell'Unione sugli aiuti di Stato.
Contesto
La Commissione ha adottato un quadro temporaneo per consentire agli Stati membri di avvalersi pienamente della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato al fine di sostenere l'economia nel contesto dell'emergenza del coronavirus. Il quadro, modificato il 3 aprile, l'8 maggio, il 29 giugno, il 13 ottobre 2020 e il 28 gennaio 2021, prevede che gli Stati membri possano concedere i tipi di aiuti seguenti:
i) sovvenzioni dirette, conferimenti di capitale, agevolazioni fiscali selettive e pagamenti anticipati, per coprire un urgente fabbisogno di liquidità, fino a un massimale di 225 000 € per impresa operante nella produzione primaria di prodotti agricoli, 270 000 € per impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura e 1,8 milioni di € per impresa operante in tutti gli altri settori. Gli Stati membri possono inoltre concedere prestiti a tasso zero o garanzie su prestiti a copertura del 100 % del rischio fino al valore nominale di 1,8 milioni di € per impresa, ad eccezione del settore agricolo primario e del settore della pesca e dell'acquacoltura, ai quali si applicano i limiti rispettivamente di 225 000 € e 270 000 € per impresa;
ii) garanzie di Stato per prestiti contratti dalle imprese per assicurare che le banche continuino a erogare prestiti ai clienti che ne hanno bisogno. Queste garanzie di Stato possono coprire fino al 90 % del rischio sui prestiti per aiutare le imprese a soddisfare il fabbisogno immediato di capitale di esercizio e per gli investimenti;
iii) prestiti pubblici agevolati alle imprese (debito privilegiato o debito subordinato) con tassi di interesse agevolati per le imprese. Questi prestiti possono aiutare le imprese a coprire il fabbisogno immediato di capitale di esercizio e per gli investimenti;
iv) garanzie per le banche che veicolano gli aiuti di Stato all'economia reale, considerati aiuti diretti a favore dei clienti delle banche e non delle banche stesse. Sono forniti orientamenti per ridurre al minimo la distorsione della concorrenza tra le banche;
v) assicurazione pubblica del credito all'esportazione a breve termine per tutti i paesi, senza che lo Stato membro debba dimostrare che il paese interessato è temporaneamente "non assicurabile sul mercato";
vi) sostegno per le attività di ricerca e sviluppo connesse al coronavirus al fine di far fronte all'attuale crisi sanitaria con sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali. Un sostegno supplementare può essere concesso a progetti transfrontalieri di cooperazione tra Stati membri;
vii) sostegno alla costruzione e al miglioramento dei centri sperimentali per sviluppare e testare i prodotti (compresi i vaccini, i ventilatori meccanici e gli indumenti di protezione) utili a far fronte alla pandemia di coronavirus, fino alla prima applicazione industriale. Questo sostegno può essere erogato sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali, anticipi rimborsabili e garanzie a copertura di perdite. Le imprese possono beneficiare di un sostegno supplementare se in esse investe più di uno Stato membro e se l'investimento è concluso entro due mesi dalla concessione dell'aiuto;
viii) sostegno alla produzione di prodotti per far fronte alla pandemia di coronavirus sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali, anticipi rimborsabili e garanzie a copertura di perdite. Le imprese possono beneficiare di un sostegno supplementare se in esse investe più di uno Stato membro e se l'investimento è concluso entro due mesi dalla concessione dell'aiuto;
ix) sostegno mirato sotto forma di differimento del pagamento delle imposte e/o di sospensione del versamento dei contributi previdenziali per i settori, le regioni o i tipi di imprese particolarmente colpiti dalla pandemia;
x) sostegno mirato sotto forma di integrazioni salariali per i dipendenti delle imprese nei settori o nelle regioni che hanno maggiormente sofferto a causa della pandemia e che altrimenti avrebbero dovuto licenziare del personale;
xi) aiuto mirato alla ricapitalizzazione per le società non finanziarie, se non è disponibile un'altra soluzione adeguata. Sono approntate garanzie per evitare indebite distorsioni della concorrenza nel mercato unico: condizioni riguardanti la necessità, l'adeguatezza e l'entità dell'intervento; condizioni riguardanti l'ingresso dello Stato nel capitale delle imprese e la relativa remunerazione; condizioni riguardanti l'uscita dello Stato dal capitale delle imprese interessate; condizioni relative alla governance, incluso il divieto di dividendi e massimali di remunerazione per la direzione; divieto di sovvenzioni incrociate e acquisizioni e misure aggiuntive per limitare le distorsioni della concorrenza; obblighi di trasparenza e comunicazione;
xii) sostegno per i costi fissi non coperti delle imprese che, nel contesto della pandemia di coronavirus, hanno subito un calo del fatturato nel periodo ammissibile di almeno il 30 % rispetto allo stesso periodo del 2019. Il sostegno contribuirà a coprire una parte dei costi fissi che i beneficiari non riescono a compensare con le entrate, fino a un importo massimo di 10 milioni di € per impresa.
La Commissione consentirà inoltre agli Stati membri di convertire fino al 31 dicembre 2022 gli strumenti rimborsabili concessi in applicazione del quadro temporaneo (quali garanzie, prestiti e anticipi rimborsabili) in altre forme di aiuto, ad esempio sovvenzioni dirette, a patto che siano soddisfatte le condizioni del quadro.
Il quadro temporaneo permette agli Stati membri di combinare tra loro tutte le misure di sostegno ad eccezione dei prestiti e delle garanzie sullo stesso prestito, sempre nel rispetto dei massimali prestabiliti. Gli Stati membri possono inoltre combinare tutte le misure di sostegno concesse nell'ambito di tale quadro con le possibilità già previste per concedere aiuti "de minimis" alle imprese, fino a un massimo di 25 000 € nell'arco di tre esercizi finanziari per quelle che operano nel settore dell'agricoltura primaria, di 30 000 € per quelle nel settore della pesca e dell'acquacoltura e di 200 000 € per tutte le altre. Al tempo stesso gli Stati membri devono impegnarsi a evitare cumuli indebiti delle misure di sostegno a favore delle stesse imprese, limitandone l'importo a quanto necessario per sopperire al fabbisogno effettivo.
Il quadro temporaneo integra inoltre le numerose altre possibilità di cui gli Stati membri già dispongono per attenuare l'impatto socioeconomico dell'emergenza coronavirus, in linea con le norme dell'UE sugli aiuti di Stato. Il 13 marzo 2020 la Commissione ha adottato la comunicazione relativa a una risposta economica coordinata all'emergenza COVID-19 che illustra queste possibilità. Gli Stati membri possono ad esempio introdurre modifiche di portata generale (quali il differimento del pagamento di imposte o il sostegno alla cassa integrazione in tutti i settori) a favore delle imprese che non rientrano nel campo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato. Possono inoltre concedere compensazioni alle imprese per i danni subiti causati direttamente dall'epidemia di coronavirus.
Il quadro temporaneo sarà in vigore fino alla fine di dicembre 2021. Per garantire la certezza del diritto, la Commissione valuterà prima di tale data se il quadro debba essere prorogato.
La versione non riservata della decisione sarà consultabile sotto il numero SA.62668 nel registro degli aiuti di Stato sul sito web della Concorrenza della Commissione una volta risolte eventuali questioni di riservatezza. Le nuove decisioni relative agli aiuti di Stato pubblicate su internet e nella Gazzetta ufficiale figurano nel bollettino elettronico di informazione settimanale in materia di concorrenza (Competition Weekly e-News).
Ulteriori informazioni sul quadro temporaneo e su altre azioni intraprese dalla Commissione per affrontare l'impatto economico dell'emergenza coronavirus sono disponibili qui.
Dettagli
- Data di pubblicazione
- 15 ottobre 2021