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Rappresentanza in Italia
Comunicato stampa9 agosto 2022Rappresentanza in Italia4 min di lettura

Antitrust: La Commissione raccoglie contributi sull'efficacia dell'esenzione per i consorzi di trasporto marittimo di linea

Trasporto marittimo
Pixabay

La Commissione europea ha pubblicato oggi un invito a presentare contributi sull'efficacia del quadro giuridico dell'UE che esenta i consorzi di trasporto marittimo di linea dalle norme antitrust dell'UE (regolamento di esenzione per categoria per i consorzi detto anche "regolamento CBER").

Sempre in data odierna, la Commissione ha anche inviato alle parti interessate della catena di approvvigionamento del trasporto marittimo di linea (vettori, caricatori e spedizionieri, operatori portuali e dei terminali) questionari mirati sull'impatto dei consorzi di compagnie di trasporto marittimo di linea, nonché del regolamento CBER, sulle loro attività dal 2020 a oggi.

Le parti interessate dispongono di otto settimane di tempo, fino al 3 ottobre 2022, per presentare osservazioni.

La valutazione

Le norme antitrust dell'UE vietano generalmente accordi tra imprese che restringano il gioco della concorrenza. Tuttavia, il regolamento CBER consente alle compagnie di navigazione con una quota di mercato combinata inferiore al 30% di concludere, a determinate condizioni, accordi di cooperazione per fornire servizi di trasporto merci in comune, noti anche come "consorzi".

Il regolamento CBER scadrà il 25 aprile 2024. La Commissione deve pertanto valutare il funzionamento del regolamento dal 2020 ad oggi.

I contributi sollecitati in data odierna e i questionari mirati sono elementi della valutazione del regolamento CBER. I riscontri raccolti dalla Commissione integreranno gli elementi di prova raccolti nell'ambito delle attività di monitoraggio settoriale. Negli ultimi due anni la Commissione ha intrattenuto scambi regolari con operatori del mercato quali caricatori, spedizionieri e vettori, nonché con le autorità garanti della concorrenza e di regolamentazione in Europa, negli Stati Uniti e in altre giurisdizioni, sulle sfide cui deve far fronte il settore del trasporto marittimo. A dicembre 2021, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio settoriale, la Commissione ha inoltre avviato un'indagine conoscitiva inviando questionari ai vettori attivi nei trasporti da e verso l'UE per raccogliere informazioni di mercato, in particolare sugli effetti della pandemia di coronavirus sulle loro operazioni e sulla catena di approvvigionamento marittimo.

Prossime tappe

Le parti interessate possono presentare le loro osservazioni in risposta all'invito a presentare contributi e ai questionari mirati entro il 3 ottobre 2022.

La valutazione aiuterà la Commissione a decidere se il regolamento CBER debba scadere o essere nuovamente prorogato, con o senza modifiche. La Commissione presenterà una sintesi dei risultati della valutazione in un documento di lavoro dei suoi servizi, che dovrebbe essere pubblicato nell'ultimo trimestre del 2022.

Tutti i dettagli relativi alla valutazione sono disponibili qui.

Contesto

I servizi di trasporto marittimo di linea provvedono al trasporto marittimo regolare di linea di merci non alla rinfusa (quasi sempre in container) su una rotta specifica. Svolgono un ruolo essenziale nel commercio dell'UE e per l'economia dell'UE nel suo complesso. Richiedono investimenti significativi e, di conseguenza, vengono regolarmente forniti da diverse società di navigazione che collaborano nell'ambito di "consorzi".

L'articolo 101, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE") vieta gli accordi tra imprese che restringano il gioco della concorrenza. Tuttavia, l'articolo 101, paragrafo 3, TFUE consente di dichiarare tali accordi compatibili con il mercato interno purché contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, senza eliminare la concorrenza.

Il regolamento (CE) n. 246/2009 del Consiglio prevede che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 101, paragrafo 3, TFUE, la Commissione possa esentare i consorzi dall'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE per un periodo massimo di cinque anni, con possibilità di proroga. Di conseguenza, nel 2009 la Commissione ha adottato il regolamento CBER (regolamento (CE) n. 906/2009 della Commissione), che stabilisce le condizioni specifiche per tale esenzione. In particolare, queste condizioni mirano a garantire che i clienti beneficino di una congrua parte dei vantaggi che ne derivano.

La Commissione ha prorogato la validità del regolamento CBER nel 2014 e nel 2020. La proroga del 2020 era stata decisa perché dalla valutazione era emerso che, nonostante l'evoluzione del mercato (maggiore consolidamento, concentrazione, mutamenti tecnologici, aumento delle dimensioni delle navi), il regolamento CBER era ancora adatto allo scopo, in linea con l'approccio in materia di definizione delle politiche della Commissione "Legiferare meglio", e aveva conseguito i propri obiettivi. Inoltre, gli accordi di consorzio che soddisfacevano le condizioni stabilite nel regolamento CBER continuavano a soddisfare anche le condizioni di cui all'articolo 101, paragrafo 3, TFUE. Più specificamente, la Commissione ha constatato che il regolamento di esenzione per categoria per i consorzi ha determinato incrementi di efficienza per i vettori, che potevano utilizzare meglio la capacità delle navi e offrire più collegamenti. L'esenzione si applicava solo ai consorzi con una quota di mercato non superiore al 30% e i cui membri erano liberi di fissare autonomamente i prezzi. In tale contesto, gli incrementi di efficienza si sono tradotti in prezzi più bassi e in una migliore qualità del servizio per i consumatori. Nello specifico, la valutazione ha evidenziato che negli ultimi anni sia i costi per i vettori sia i prezzi per i clienti per unità equivalente a venti piedi (TEU) sono diminuiti di circa il 30%, senza variazioni nella qualità del servizio. La proroga è stata tuttavia limitata a quattro anni, rispetto alla tradizionale durata di 5 anni del regolamento CBER, per poter reagire più rapidamente in caso di mutamenti delle condizioni di mercato.

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Data di pubblicazione
9 agosto 2022
Autore
Rappresentanza in Italia