
La Commissione europea ha approvato, conformemente alle norme dell'UE sugli aiuti di Stato, un prestito di salvataggio per un totale massimo di 390 milioni di € a favore di Acciaierie d'Italia ("AdI", ex ILVA), il principale produttore integrato di acciaio in Italia. La misura mira a garantire che AdI sia in grado di coprire i costi operativi fino al trasferimento dell'attività a un nuovo operatore che sarà selezionato nell'ambito di una procedura di gara attualmente in corso.
Il prestito di salvataggio italiano
AdI è il principale produttore integrato di acciaio in Italia, con otto diversi siti di produzione e manutenzione, il più grande dei quali è l'acciaieria integrata di Taranto. La società impiega circa 10 000 persone. Lo stabilimento di Taranto occupa una superficie di 15 milioni di metri quadri, ha un organico di circa 8 000 lavoratori e una capacità produttiva fissata a un massimo di 6 milioni di tonnellate di acciaio al carbonio grezzo all'anno. Lo stabilimento rifornisce i settori automobilistico, dei componenti, degli elettrodomestici, dei progetti dell'edilizia e delle infrastrutture, degli imballaggi, dell'ingegneria meccanica e delle industrie connesse all'energia.
AdI si trova attualmente in difficoltà finanziarie e dal febbraio 2024 è sottoposta a una procedura di insolvenza. L'attività è oggetto di una procedura di gara in corso. L'Italia prevede di completare presto il processo di vendita e di trasferire la gestione all'offerente selezionato. Fino ad allora AdI si trova ad affrontare un elevato fabbisogno di liquidità per coprire i costi operativi, come il pagamento dei fornitori e dei salari. Il prestito di salvataggio autorizzato dalla Commissione mira a coprire tali costi operativi per i prossimi mesi.
Valutazione della Commissione
Dal momento che il settore siderurgico è attualmente escluso dagli orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione del 2014, la Commissione ha valutato la misura in base alle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato, in particolare l'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE"), che consente agli Stati membri di sostenere lo sviluppo di talune attività economiche a determinate condizioni. Dati i nuovi e sostanziali sviluppi intervenuti nei mercati dell'acciaio all'interno nell'UE e nel resto del mondo dal 2014 a oggi, nella revisione in corso ha proposto di estendere l'ambito di applicazione degli orientamenti al settore siderurgico. Nella sua valutazione la Commissione ha tenuto conto dei suddetti orientamenti.
La Commissione ha riscontrato quanto segue:
- il prestito di salvataggio ad AdI previene una situazione di difficoltà sociali, in particolare in Puglia, una regione in cui il livello di disoccupazione è costantemente superiore alla media dell'UE. Tale situazione sarebbe fortemente aggravata da una brusca cessazione delle attività di AdI, con conseguenze negative per la catena del valore industriale che dipende dai fattori di produzione dell'acciaio e per l'economia della regione;
- l'importo del prestito di salvataggio è proporzionato in quanto è limitato alla carenza di liquidità prevista e strettamente circoscritto ai normali costi operativi;
- il prezzo del prestito di salvataggio è fissato a un tasso di mercato disponibile per le imprese concorrenti ed è limitato a una durata di sei mesi, al termine dei quali l'Italia si impegna a presentare un piano di ristrutturazione, un piano di liquidazione o prove di rimborso;
- né il beneficiario (AdI) né il suo predecessore (ILVA) hanno ricevuto aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione negli ultimi dieci anni.
Di conseguenza la Commissione ha concluso che il prestito di salvataggio non incide indebitamente sulla concorrenza con altri produttori di acciaio e sugli scambi nel mercato interno. Su tale base la Commissione ha approvato l'aiuto dell'Italia.
Per garantire la parità di trattamento con le altre imprese siderurgiche che operano nel mercato interno, la Commissione applicherà d'ora in poi l'approccio illustrato nella decisione odierna per quanto riguarda gli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà nel settore siderurgico.
Contesto
A norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE può considerarsi compatibile con il mercato interno un aiuto di Stato destinato ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alteri le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.
Gli orientamenti della Commissione del 2014 sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione stabiliscono le condizioni alle quali gli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà possono essere considerati compatibili con le norme dell'UE. In particolare gli aiuti possono essere concessi per un periodo massimo di sei mesi ("aiuti per il salvataggio"). Superato questo periodo l'aiuto deve essere rimborsato o gli Stati membri devono notificare alla Commissione un piano di ristrutturazione o di liquidazione ai fini della valutazione ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato. Attualmente tutti i settori possono beneficiare di aiuti a norma degli orientamenti, ad eccezione dei settori del carbone e dell'acciaio e del settore finanziario. Gli orientamenti prevedono tre tipi di aiuti: aiuti per il salvataggio, aiuti per la ristrutturazione e sostegno temporaneo per la ristrutturazione. La Commissione è attualmente impegnata nella revisione degli orientamenti.
Dal 2013 è in corso una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per non aver recepito pienamente e correttamente la direttiva sulle emissioni industriali e non aver fatto in modo che lo stabilimento di Taranto operasse nel rispetto della normativa dell'UE sulle emissioni industriali. Tuttavia il prestito di salvataggio approvato nella decisione odierna sarà utilizzato esclusivamente per coprire i costi operativi, quali i salari contrattuali e le forniture, per alcuni mesi e lascia impregiudicate eventuali nuove misure o decisioni che la Commissione potrebbe adottare nel contesto della procedura di infrazione in corso. L'Italia è tuttora tenuta ad adottare tutte le misure necessarie per garantire che l'autorizzazione e il funzionamento dell'impianto si conformino alla direttiva sulle emissioni industriali nel più breve tempo possibile. A tale riguardo la Commissione prende atto del fatto che, come annunciato dal governo italiano, il nuovo operatore è tenuto a decarbonizzare lo stabilimento di Taranto: in particolare l'offerente selezionato deve impegnarsi a chiudere quanto prima le aree a caldo alimentate a carbone, costruendo fino a tre forni elettrici per coprire l'intera capacità produttiva autorizzata e rispettando pienamente i requisiti dell'autorizzazione ambientale dell'impianto.
Per ulteriori informazioni
La versione non riservata della decisione sarà consultabile sotto il numero SA.121569 nel registro degli aiuti di Stato nella sezione del sito web della Commissione dedicata alla concorrenza una volta risolte eventuali questioni di riservatezza. Le nuove decisioni relative agli aiuti di Stato pubblicate su Internet e nella Gazzetta ufficiale figurano nel bollettino elettronico di informazione settimanale in materia di concorrenza (Competition Weekly e-News).
Dettagli
- Data di pubblicazione
- 9 febbraio 2026
- Autore
- Rappresentanza in Italia