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Rappresentanza in Italia
  • Comunicato stampa
  • 30 agosto 2021
  • 5 min di lettura

Aiuti di Stato: approvato dalla Commissione un regime italiano di aiuti di 520 milioni di € per i danni causati dalla pandemia al settore fieristico e congressuale

congressi
pixabay

Nel quadro delle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato, la Commissione europea ha approvato un regime italiano di 520 milioni di € destinato a indennizzare le imprese attive nel settore fieristico e congressuale e i relativi fornitori di servizi per i danni subiti a causa delle misure restrittive introdotte dal governo italiano per limitare la diffusione del coronavirus.

Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva della Commissione, responsabile della politica di concorrenza, ha dichiarato: "Le misure che il governo italiano ha dovuto adottare per contenere i contagi da coronavirus hanno obbligato gli operatori del settore fieristico e congressuale a interrompere le attività, con conseguenti notevoli perdite sia per loro sia per i relativi fornitori di servizi. Questo regime di aiuti di 520 milioni di € consentirà all'Italia di indennizzare queste imprese per i danni subiti. Continueremo a lavorare in stretta collaborazione con gli Stati membri per trovare soluzioni praticabili in grado di mitigare l'impatto economico della pandemia nel rispetto delle norme dell'UE."

La misura italiana di sostegno

L'Italia ha notificato alla Commissione, a norma dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), un regime di aiuti destinato a indennizzare le imprese attive nel settore fieristico e congressuale e i relativi fornitori di servizi per i danni subiti a causa delle misure restrittive introdotte dal governo italiano per limitare la diffusione del coronavirus.

Nell'ambito di tale regime i beneficiari ammissibili avranno diritto a un indennizzo sotto forma di sovvenzioni dirette per parte dei danni subiti tra il 9 marzo 2020 e il 14 giugno 2020 e tra il 24 ottobre 2020 e il 14 giugno 2021, periodi in cui, in ragione delle misure restrittive in vigore, non è stata consentita l'organizzazione di tali eventi.

Le autorità italiane verificheranno che l'indennizzo sia commisurato alle perdite nette subite da ciascun beneficiario a causa della pandemia in modo che nessun singolo beneficiario riceva un indennizzo superiore ai danni subiti, garantendo inoltre il recupero di eventuali pagamenti in eccesso.

La Commissione ha valutato il regime ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE, che consente alla Commissione di approvare misure di aiuto di Stato concesse dagli Stati membri (sotto forma di regimi di aiuti) per indennizzare imprese o settori specifici dei danni direttamente arrecati da eventi eccezionali.

La Commissione ritiene che la pandemia di COVID-19 sia un evento eccezionale, trattandosi di un fenomeno straordinario e imprevedibile con significative ricadute economiche. Di conseguenza gli interventi eccezionali decisi dagli Stati membri per compensare i danni direttamente connessi all'epidemia sono giustificati.

La Commissione ha appurato che la misura del governo italiano compenserà i danni direttamente connessi alla pandemia di COVID-19. Ha anche accertato che la misura è proporzionata, in quanto la compensazione prevista non eccede quanto necessario per ovviare ai danni.

La Commissione ha pertanto concluso che la misura è in linea con le norme dell'UE in materia di aiuti di Stato.

Contesto

Il sostegno finanziario con fondi UE o nazionali concesso ai servizi sanitari o ad altri servizi pubblici per far fronte alla situazione dovuta al coronavirus non è soggetto al controllo sugli aiuti di Stato. Lo stesso vale per qualsiasi sostegno finanziario pubblico fornito direttamente ai cittadini. Analogamente le misure di sostegno pubblico a disposizione di tutte le imprese, ad esempio le integrazioni salariali e la sospensione del pagamento delle imposte sulle società, dell'IVA o dei contributi sociali, non sono soggette al controllo degli aiuti di Stato e possono essere attuate dagli Stati membri senza che sia necessaria l'approvazione della Commissione ai sensi delle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato. In tutti questi casi, gli Stati membri possono intervenire immediatamente. Nei casi in cui si applicano le norme in materia di aiuti di Stato, gli Stati membri possono elaborare ampie misure di aiuto a sostegno di imprese o settori specifici che risentono delle conseguenze della pandemia di COVID-19, in linea con la vigente disciplina dell'UE in materia di aiuti di Stato.

Il 13 marzo 2020 la Commissione ha adottato una comunicazione relativa a una risposta economica coordinata all'emergenza COVID-19 che illustra queste possibilità.

Ad esempio:

  • gli Stati membri possono compensare (sotto forma di regimi di aiuti) determinate imprese o determinati settori per i danni subiti e causati direttamente da eventi eccezionali, quali quelli provocati dall'epidemia di coronavirus, come prevede l'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE.
  • Le norme in materia di aiuti di Stato basate sull'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE consentono agli Stati membri di aiutare le imprese che hanno carenza di liquidità e necessitano di aiuti al salvataggio urgenti.
  • A ciò si può aggiungere un'ampia gamma di misure supplementari, come quelle a norma del regolamento "de minimis" e del regolamento generale di esenzione per categoria, che possono essere varate dagli Stati membri anche immediatamente, senza che la Commissione debba intervenire.

In situazioni economiche particolarmente gravi, come quella in cui si trovano attualmente tutti gli Stati membri a causa dell'emergenza coronavirus, le norme dell'UE sugli aiuti di Stato consentono agli Stati membri di concedere aiuti per porre rimedio a un grave turbamento delle loro economie, come prevede l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE.

Il 19 marzo 2020 la Commissione ha adottato un quadro temporaneo per gli aiuti di Stato, basato sull'articolo 107, paragrafo 3), lettera b), TFUE, che consente agli Stati membri di avvalersi pienamente della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato al fine di sostenere l'economia nel contesto dell'emergenza determinata dal coronavirus. Il quadro temporaneo, modificato il 3 aprile, l'8 maggio, il 29 giugno, il 13 ottobre 2020 e il 28 gennaio 2021, prevede che gli Stati membri possano concedere i seguenti tipi di aiuti: i) sovvenzioni dirette, conferimenti di capitale, agevolazioni fiscali selettive e acconti; ii) garanzie di Stato per prestiti contratti dalle imprese; iii) prestiti pubblici agevolati alle imprese, compresi prestiti subordinati; iv) garanzie per le banche che veicolano gli aiuti di Stato all'economia reale; v) assicurazione pubblica del credito all'esportazione a breve termine; vi) sostegno alle attività di ricerca e sviluppo in materia di coronavirus; vii) sostegno alla costruzione e all'ammodernamento di impianti di prova; viii) sostegno alla produzione di prodotti per far fronte alla pandemia di coronavirus; ix) sostegno mirato sotto forma di differimento del pagamento delle imposte e/o di sospensione del versamento dei contributi previdenziali; x) sostegno mirato sotto forma di integrazioni salariali per i dipendenti; xi) sostegno mirato sotto forma di strumenti di capitale proprio e/o ibrido; xii) sostegno per i costi fissi non coperti per le imprese che devono far fronte a un calo del fatturato nel contesto della pandemia di coronavirus.

Il quadro temporaneo rimarrà in vigore fino alla fine di dicembre 2021. Al fine di garantire la certezza del diritto, la Commissione valuterà prima di tale data se il quadro debba essere prorogato.

La versione non riservata della decisione sarà consultabile sotto il numero SA.63317 nel registro degli aiuti di Stato sul sito web della Commissione dedicato alla politica di concorrenza una volta risolte eventuali questioni di riservatezza. Le nuove decisioni relative agli aiuti di Stato pubblicate su internet e nella Gazzetta ufficiale figurano nel bollettino elettronico di informazione settimanale in materia di concorrenza (Competition Weekly e-News).

Ulteriori informazioni sul quadro temporaneo e su altri interventi adottati dalla Commissione per affrontare l'impatto economico dell'emergenza coronavirus sono disponibili qui.

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Data di pubblicazione
30 agosto 2021