La Commissione europea ha approvato, nel quadro delle norme UE sugli aiuti di Stato, l'introduzione di un nuovo prodotto nell'ambito del Fondo europeo di garanzia gestito dal gruppo BEI (composto dalla Banca europea per gli investimenti "BEI" e dal Fondo europeo per gli investimenti "FEI"). Con una dotazione di bilancio specifica prevista di 1,4 miliardi di €, il nuovo prodotto dovrebbe mobilitare almeno 13 miliardi di € di nuovi prestiti a favore delle piccole e medie imprese (PMI) colpite, concorrendo così in misura significativa all'obiettivo generale del Fondo europeo di garanzia di mobilitare fino a 200 miliardi di € di finanziamenti aggiuntivi nei 22 Stati membri partecipanti.
Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva responsabile della politica di concorrenza, ha dichiarato: "Questo nuovo prodotto sosterrà in modo significativo l'obiettivo generale del Fondo europeo di garanzia di mobilitare fino a 200 miliardi di € per l'economia europea, contribuendo a generare almeno 13 miliardi di € di nuovi prestiti da intermediari finanziari alle PMI, settore duramente colpito dalla pandemia di coronavirus. Il Fondo europeo di garanzia gestito dal gruppo BEI riunisce i contributi di 22 Stati membri e integra i regimi di sostegno nazionali. Continuiamo a lavorare a stretto contatto con gli Stati membri e con le altre istituzioni europee alla ricerca di soluzioni praticabili per attenuare l'impatto economico della pandemia, pur preservando la parità di condizioni nel mercato unico."
Valdis Dombrovskis, Vicepresidente esecutivo per Un'economia al servizio delle persone, ha commentato: "Continuiamo a perseguire il nostro obiettivo: sostenere le imprese dell'UE, specialmente le PMI, nell'affrontare la crisi. Grazie al nuovo prodotto di cartolarizzazione sintetica previsto dal Fondo europeo di garanzia saranno resi disponibili ulteriori finanziamenti sotto forma di nuovi prestiti alle imprese dell'UE che ne hanno realmente bisogno. Il Fondo europeo di garanzia è la terza delle reti di sicurezza approvate dal Consiglio. Incoraggiamo gli Stati membri a sfruttare al massimo questi tre strumenti di risposta alle crisi per sostenere i loro lavoratori e le loro imprese."
Nell'aprile 2020 il Consiglio europeo ha approvato l'istituzione di un Fondo europeo di garanzia (il "Fondo"), gestito dal gruppo BEI, quale elemento della risposta globale dell'UE alla pandemia di coronavirus. È una delle tre reti di sicurezza approvate dal Consiglio europeo per attenuare l'impatto economico su lavoratori, imprese e paesi. BEI e FEI hanno finora approvato progetti nell'ambito del Fondo per un valore totale di 17,8 miliardi di €, che dovrebbero portare gli investimenti mobilitati a circa 143,2 miliardi di €.
In seguito alla notifica degli Stati membri partecipanti, il 14 dicembre 2020 la Commissione ha autorizzato, nel quadro delle norme UE sugli aiuti di Stato, l'istituzione del Fondo, i contributi al Fondo degli allora 21 Stati membri partecipanti e gli interventi a valle sotto forma di garanzie sugli strumenti di debito (come i prestiti). Il 16 aprile 2021, sempre nel quadro delle norme UE sugli aiuti di Stato, la Commissione ha autorizzato la partecipazione della Slovenia e il relativo contributo al Fondo sotto forma di garanzie sugli strumenti di debito. Il Fondo fornisce inoltre garanzie sugli strumenti di capitale, che però non rientrano nell'ambito di applicazione della decisione del dicembre 2020.
Il nuovo prodotto previsto dal Fondo
I 22 Stati membri partecipanti hanno notificato alla Commissione, ai sensi delle norme UE sugli aiuti di Stato, l'introduzione di un nuovo prodotto di cartolarizzazione sintetica che sarà attuato dal Fondo. La notifica completa del contributo dell'ultimo Stato membro partecipante è pervenuta il 9 agosto 2021
La cartolarizzazione sintetica è una tecnica finanziaria in base alla quale un ente cedente (p. es. una banca) individua un pool di attività esistenti (p. es. un portafoglio di prestiti) che detiene nel proprio bilancio, lo suddivide in segmenti con profili di rischio/rendimento diversi rispetto all'intero pool e successivamente trasferisce una parte del rischio derivante dal pool acquistando la protezione di un segmento specifico (p. es. tramite una garanzia su tale segmento di rischio) da un venditore di protezione, al quale l'ente cedente corrisponde in cambio un premio.
Nell'ambito del nuovo strumento il gruppo BEI funge da venditore della protezione, ovvero offre protezione agli intermediari finanziari sotto forma di garanzia su un segmento di rischio specifico di un portafoglio di attività esistente, a condizione che questo portafoglio di prestiti non superi determinate dimensioni massime e contenga solo esposizioni non deteriorate. In cambio della garanzia, il gruppo BEI addebiterà all'intermediario finanziario una commissione di garanzia sovvenzionata.
L'intermediario finanziario dovrà quindi trasferire, nella misura più ampia possibile, il vantaggio finanziario derivante dalla questa operazione ai beneficiari finali del nuovo strumento, ovvero alle PMI che riceveranno nuovi prestiti. L'intermediario finanziario sarà tenuto a utilizzare il capitale regolamentare liberato grazie alla garanzia del Fondo per costituire un nuovo pool di attività (p. es. un portafoglio di prestiti) e quindi soddisfare il fabbisogno di liquidità delle PMI, nel rispetto di determinate condizioni in termini di rischio, volume e scadenza dei nuovi prestiti. I termini di ciascuna operazione forniranno inoltre all'intermediario finanziario incentivi a generare nuovi prestiti.
Obiettivo di questo nuovo prodotto è contribuire a generare nuovi prestiti più rischiosi alle PMI, liberando la capacità di prestito degli intermediari finanziari e impedendo che le loro risorse siano trasferite verso attività a basso rischio anziché essere utilizzate per prestiti alle PMI. Tale intervento comporta effettivamente un rischio, data la crisi economica causata dalla pandemia di coronavirus che si prevede porterà a declassamenti dei portafogli di prestiti esistenti degli intermediari finanziari e quindi a un aumento della domanda di capitale regolamentare di questi intermediari.
La valutazione della Commissione sugli aiuti di Stato
La Commissione ha effettuato una valutazione del nuovo prodotto di cartolarizzazione sintetica a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che autorizza la Commissione ad approvare aiuti concessi dagli Stati membri destinati a porre rimedio a un grave turbamento delle loro economie.
La Commissione ha concluso che il prodotto di cartolarizzazione sintetica contribuirà a gestire l'impatto economico del coronavirus nei 22 Stati membri partecipanti e che è necessario, opportuno e proporzionato allo scopo di porre rimedio a un grave turbamento dell'economia in linea con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE.
Su queste basi la Commissione ha approvato le garanzie del Fondo sui segmenti di cartolarizzazione sintetica in quanto conformi alle norme UE sugli aiuti di Stato.
Contesto
Il Fondo mira a far fronte in modo coordinato alle esigenze di finanziamento delle imprese europee (soprattutto PMI) che si prevede saranno redditizie a lungo termine, ma che, nella crisi che attualmente colpisce tutta l'Europa, si scontrano con difficoltà. Mediante la condivisione del rischio di credito tra tutti gli Stati membri partecipanti, l'impatto globale del Fondo può essere ottimizzato, a fronte di un costo medio del Fondo considerevolmente ridotto rispetto ai regimi nazionali.
Tutti gli Stati membri hanno la possibilità di partecipare al Fondo. Finora sono 22 gli Stati membri che hanno deciso di farne parte e garantire congiuntamente le operazioni del Fondo, concorrendo alla sua governance attraverso il cosiddetto comitato dei contributori che decide in merito all'uso della garanzia. Gli Stati membri partecipanti sono Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.
In situazioni economiche particolarmente gravi come quella in cui versano attualmente tutti gli Stati membri a causa del perdurare della pandemia, le norme UE sugli aiuti di Stato consentono agli Stati membri di concedere aiuti per porre rimedio a un grave turbamento delle loro economie. Lo prevede l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE.
Il 19 marzo 2020 la Commissione ha adottato un quadro temporaneo per gli aiuti di Stato che consente agli Stati membri di avvalersi pienamente della flessibilità prevista dalle normativa UE per sostenere l'economia nella crisi sanitaria attuale.
Il quadro temporaneo integra le numerose altre possibilità di cui gli Stati membri già dispongono per attenuare l'impatto socioeconomico della pandemia, in linea con le norme UE sugli aiuti di Stato. Il 13 marzo 2020 la Commissione ha adottato una comunicazione relativa a una risposta economica coordinata all'emergenza COVID-19 che illustra queste possibilità. Gli Stati membri possono per esempio introdurre modifiche di portata generale a favore delle imprese (differimento delle imposte, sostegno alla cassa integrazione in tutti i settori ecc.), che non rientrano nel campo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato. Possono inoltre concedere compensazioni alle imprese per i danni subiti e direttamente causati dalla pandemia.
Il quadro temporaneo rimarrà in vigore fino alla fine di dicembre 2021. Al fine di garantire la certezza del diritto, la Commissione valuterà prima di allora se il quadro debba essere prorogato.
La versione non riservata della decisione sarà consultabile ai numeri SA.63422-SA.63443 nel registro degli aiuti di Stato sul sito web della Concorrenza della Commissione una volta risolte eventuali questioni di riservatezza.
Ulteriori informazioni sul quadro temporaneo e su altri interventi disposti dalla Commissione per affrontare l'impatto economico dell'emergenza coronavirus sono disponibili qui.
Dettagli
- Data di pubblicazione
- 16 agosto 2021