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Rappresentanza in Italia
  • Comunicato stampa
  • 2 luglio 2021
  • 6 min di lettura

Aiuti di Stato: la Commissione approva un aiuto di 39,7 milioni di € stanziato dall'Italia per compensare Alitalia per gli ulteriori danni subiti a causa della pandemia

euro su bandiera Ue
EC

La Commissione europea ha concluso che la misura di aiuto adottata dallo Stato italiano per un importo di 39,7 milioni di EUR a sostegno di Alitalia è conforme alle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato. Tale misura mira a compensare la compagnia aerea per i danni subiti su determinate rotte a causa della pandemia di coronavirus tra il 1° marzo e il 30 aprile 2021.

Alitalia è una grande compagnia aerea di rete che opera in Italia. Con una flotta di oltre 95 aerei, nel 2019 la compagnia ha servito centinaia di destinazioni in tutto il mondo, trasportando circa 20 milioni di passeggeri dal suo hub principale di Roma e da altri aeroporti italiani verso varie destinazioni internazionali.

Le restrizioni adottate sia in Italia che negli altri paesi per limitare la diffusione della seconda e della terza ondata della pandemia di coronavirus hanno inciso pesantemente sulle attività di Alitalia. Di conseguenza, la compagnia ha subito notevoli perdite di esercizio, almeno fino al 30 aprile 2021.

Il 25 giugno 2021, l'Italia ha notificato alla Commissione un'altra misura di aiuto destinata a compensare Alitalia per gli ulteriori danni subiti su determinate rotte dal 1° marzo al 30 aprile 2021, a causa delle misure di emergenza necessarie per limitare la diffusione del virus. Il sostegno sarà erogato in forma di sovvenzione diretta di 39,7 milioni di €, importo che corrisponde alla stima dei danni subiti direttamente dalla compagnia aerea in tale periodo, secondo un'analisi rotta per rotta delle rotte ammissibili. Ciò fa seguito alle decisioni della Commissione del 12 maggio 2021, del 26 marzo 2021, del 29 dicembre 2020 e del 4 settembre 2020 con cui ha approvato le misure con le quali l'Italia intendeva compensare Alitalia per i danni subiti, rispettivamente, tra il 1º e il 31 gennaio 2021, tra il 1º novembre e il 31 dicembre 2020, tra il 16 giugno e il 31 ottobre 2020 e tra il 1° marzo e il 15 giugno 2020.

La Commissione ha valutato la misura ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che consente alla Commissione di approvare misure di aiuto di Stato concesse dagli Stati membri per compensare talune imprese o settori per ovviare ai danni direttamente arrecati da eventi eccezionali. La Commissione ritiene che la pandemia di coronavirus rappresenti un evento eccezionale, trattandosi di un fenomeno straordinario e imprevedibile con significative ricadute economiche. Di conseguenza, gli interventi eccezionali compiuti dallo Stato membro per compensare i danni connessi all'epidemia sono giustificati.

La Commissione ha constatato che la misura italiana compenserà i danni subiti da Alitalia direttamente connessi alla pandemia di coronavirus, che si configura come evento eccezionale. Il danno è calcolato come la perdita di redditività su determinate rotte imputabile alle restrizioni di viaggio e ad altre misure di contenimento adottate durante il periodo in questione. Essa ha inoltre ritenuto che la misura sia proporzionata, in quanto l'analisi quantitativa rotta per rotta presentata dall'Italia identifica adeguatamente i danni riconducibili alle misure di contenimento e, pertanto, il risarcimento non va oltre lo stretto necessario per compensare i danni su tali rotte.

Su tale base, la Commissione ha concluso che la misura supplementare adottata dall'Italia per la compensazione dei danni è conforme alle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato.

Contesto

Sulla base delle denunce ricevute, il 23 aprile 2018 la Commissione ha avviato un procedimento di indagine formale su un prestito di 900 milioni di € che l'Italia aveva concesso ad Alitalia nel 2017. Il 28 febbraio 2020, la Commissione ha avviato un procedimento di indagine formale distinto per un ulteriore prestito di 400 milioni di €, concesso dall'Italia nell'ottobre 2019. Entrambe le indagini sono in corso.

Il sostegno finanziario con fondi UE o nazionali concesso ai servizi sanitari o ad altri servizi pubblici per far fronte alla situazione dovuta al coronavirus non è soggetto al controllo sugli aiuti di Stato. Lo stesso vale per qualsiasi sostegno finanziario pubblico fornito direttamente ai cittadini. Analogamente, le misure di sostegno pubblico a disposizione di tutte le imprese, ad esempio le integrazioni salariali e la sospensione del pagamento delle imposte sulle società, dell'IVA o dei contributi sociali, non sono soggette al controllo degli aiuti di Stato e possono essere attuate dagli Stati membri senza che sia necessaria l'approvazione della Commissione ai sensi delle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato. In tutti questi casi, gli Stati membri possono intervenire immediatamente.

Nei casi in cui si applicano le norme in materia di aiuti di Stato, gli Stati membri possono elaborare ampie misure di aiuto a sostegno di imprese o settori specifici che risentono delle conseguenze dell'epidemia di coronavirus, in linea con la vigente disciplina dell'UE in materia di aiuti di Stato. Il 13 marzo 2020 la Commissione ha adottato una Comunicazione relativa a una risposta economica coordinata all'emergenza COVID-19 che illustra queste possibilità.

A tale riguardo, ad esempio:

  • gli Stati membri possono compensare (sotto forma di regimi) determinate imprese o determinati settori per i danni subiti causati direttamente da eventi eccezionali, quali quelli provocati dall'epidemia di coronavirus, come è previsto dall'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE.
  • Le norme in materia di aiuti di Stato basate sull'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE consentono agli Stati membri di aiutare le imprese a far fronte alla carenza di liquidità e se necessitano di aiuti al salvataggio urgenti.
  • A ciò si può aggiungere un'ampia gamma di misure supplementari, come quelle a norma del regolamento "de minimis" e del regolamento generale di esenzione per categoria, che possono essere varate dagli Stati membri anche immediatamente, senza che la Commissione debba intervenire.

In situazioni economiche particolarmente gravi, come quella in cui si trovano attualmente tutti gli Stati membri a causa dell'emergenza coronavirus, le norme dell'UE sugli aiuti di Stato consentono agli Stati membri di concedere aiuti per porre rimedio a un grave turbamento della loro economia, come è previsto dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE.

Il 19 marzo 2020 la Commissione ha adottato un quadro temporaneo per gli aiuti di Stato, basato sull'articolo 107, paragrafo 3), lettera b), TFUE, che consente agli Stati membri di avvalersi pienamente della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato al fine di sostenere l'economia nel contesto dell'emergenza determinata dal coronavirus. Il quadro, modificato il 3 aprile, l'8 maggio, il 29 giugno, il 13 ottobre 2020 e il 28 gennaio 2021, prevede che gli Stati membri possano concedere i seguenti tipi di aiuti: i) sovvenzioni dirette, conferimenti di capitale, agevolazioni fiscali selettive e acconti; ii) garanzie di Stato per prestiti contratti dalle imprese; iii) prestiti pubblici agevolati alle imprese, compresi prestiti subordinati; iv) garanzie per le banche che veicolano gli aiuti di Stato all'economia reale; v) assicurazione pubblica del credito all'esportazione a breve termine; vi) sostegno alle attività di ricerca e sviluppo in materia di coronavirus; vii) sostegno alla costruzione e all'ammodernamento di impianti di prova; viii) sostegno alla produzione di prodotti per far fronte alla pandemia di coronavirus; ix) sostegno mirato sotto forma di differimento del pagamento delle imposte e/o di sospensione del versamento dei contributi previdenziali; x) sostegno mirato sotto forma di sovvenzioni salariali per i dipendenti; xi) sostegno mirato sotto forma di strumenti di capitale e/o strumenti ibridi di capitale; xii) sostegno per i costi fissi non coperti per le imprese che devono far fronte a un calo del fatturato nel contesto della pandemia di coronavirus.

Il quadro temporaneo rimarrà in vigore fino alla fine di dicembre 2021. Al fine di garantire la certezza del diritto, la Commissione valuterà prima di tale data se il quadro debba essere prorogato.

La versione non riservata della decisione sarà consultabile sotto il numero SA.63234 nel registro degli aiuti di Stato sul sito web della DG Concorrenza della Commissione, una volta risolte eventuali questioni di riservatezza. Le nuove decisioni relative agli aiuti di Stato pubblicate su internet e nella Gazzetta ufficiale figurano nel bollettino elettronico di informazione settimanale in materia di concorrenza (Competition Weekly e-News).

Ulteriori informazioni sul quadro temporaneo e su altri interventi adottati dalla Commissione per affrontare l'impatto economico dell'emergenza coronavirus sono disponibili qui.

Dettagli

Data di pubblicazione
2 luglio 2021