La Commissione europea ha approvato il regime italiano da 700 milioni di € a sostegno delle imprese nel contesto della guerra della Russia contro l'Ucraina.
La Commissione europea ha approvato il regime italiano da 700 milioni di € a sostegno delle imprese nel contesto della guerra della Russia contro l'Ucraina. Il regime è stato approvato nell'ambito del quadro temporaneo di crisi per gli aiuti di Stato, adottato dalla Commissione il 23 marzo 2022 e modificato il 20 luglio 2022, che si fonda sull'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che riconosce che l'economia dell'UE sta subendo gravi perturbazioni.
Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva responsabile della politica di concorrenza, ha dichiarato: "Con questi 700 milioni di EUR, l'Italia garantirà che le imprese colpite dall'attuale crisi geopolitica e dalle relative sanzioni dispongano di liquidità sufficiente, consentendo loro di proseguire la loro attività economica in questo difficile contesto. Continuiamo a restare al fianco dell'Ucraina e del suo popolo. Allo stesso tempo proseguiamo la stretta collaborazione con gli Stati membri per garantire che le misure nazionali di sostegno possano essere attuate in modo tempestivo, coordinato ed efficace, tutelando nel contempo la parità di condizioni nel mercato unico".
La misura dello Stato italiano
L'Italia ha notificato alla Commissione un regime da 700 milioni di € a sostegno delle imprese nel contesto della guerra della Russia contro l'Ucraina.
La misura sarà accessibile alle piccole e medie imprese ("PMI") e a quelle con meno di 1500 dipendenti (imprese a media capitalizzazione) attive in tutti i settori colpiti dall'attuale crisi geopolitica e dalle sanzioni e controsanzioni adottate in tale contesto.
Sono tuttavia escluse le imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca, dell'acquacoltura, del settore bancario e finanziario, nonché le società commerciali e di intermediazione commerciale.
La misura è analoga ad altri regimi italiani a sostegno dei settori agricolo, forestale, della pesca e dell'acquacoltura, come quello approvato dalla Commissione il 18 maggio 2022 (SA.102896).
Nell'ambito del regime i beneficiari ammissibili avranno diritto a ricevere aiuti di importo limitato sotto forma di sovvenzioni dirette.
Il regime sarà accessibile alle imprese con un fatturato estero medio complessivo, negli anni 2019, 2020 e 2021, pari ad almeno il 10% del fatturato medio totale degli stessi anni.
Per essere ammissibili, le società devono inoltre rifornirsi per determinate parti dell'insieme delle loro forniture dall'Ucraina, dalla Russia o dalla Bielorussia e prevedere, per l'esercizio finanziario 2022, i) un aumento del costo unitario medio delle forniture; o ii) una riduzione dei quantitativi di forniture provenienti dagli stessi paesi di almeno il 20 % rispetto alla media registrata nel 2019, 2020 e 2021.
La Commissione ha constatato che il regime italiano è in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo di crisi. In particolare, gli aiuti i) non supereranno 500 000 € per impresa; e ii) saranno concessi entro il 31 dicembre 2022.
La Commissione ha concluso che il regime italiano è necessario, adeguato e proporzionato per porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro in linea con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE e con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo.
Su queste basi la Commissione ha approvato la misura di aiuto in quanto conforme alle norme dell'Unione sugli aiuti di Stato.
Contesto
Il quadro temporaneo di crisi, adottato il 23 marzo 2022 , consente agli Stati membri di avvalersi della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato per sostenere l'economia nel contesto della guerra della Russia contro l'Ucraina.
Il quadro temporaneo di crisi è stato modificato il 20 luglio 2022 per integrare il pacchetto di preparazione all'inverno, in linea con gli obiettivi del piano REPowerEU.
Il quadro temporaneo di crisi prevede che gli Stati membri possano concedere i seguenti tipi di aiuti:
- aiuti di importo limitato, in qualsiasi forma, destinati alle imprese colpite dall'attuale crisi o dalle sanzioni e controsanzioni adottate in tale contesto, fino ai nuovi massimali, aumentati a 62 000 € e a 75 000 €, rispettivamente, per i settori dell'agricoltura e della pesca e acquacoltura e a 500 000 € per tutti gli altri settori;
- sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie statali e prestiti agevolati;
- aiuti destinati a compensare i prezzi elevati dell'energia che possono essere concessi in qualsiasi forma e compenseranno parzialmente le imprese, in particolare gli utenti a forte consumo di energia, a fronte dei costi aggiuntivi dovuti agli aumenti eccezionali dei prezzi del gas e dell'energia elettrica. Gli aiuti complessivi per beneficiario non possono superare il 30 % dei costi ammissibili e, al fine di incentivare il risparmio energetico, non dovrebbero riguardare più del 70 % del suo consumo di gas e di energia elettrica registrato nello stesso periodo dell'anno precedente, fino a un massimo di 2 milioni di € in qualsiasi momento. Se l'impresa subisce perdite di esercizio, possono essere necessari ulteriori aiuti per garantire il proseguimento di un'attività economica. Pertanto, per gli utenti a forte consumo di energia, le intensità di aiuto sono più elevate e gli Stati membri possono concedere aiuti superiori a tali massimali, fino a 25 milioni di €, e, per le imprese che operano in settori e sottosettori particolarmente colpiti, fino a 50 milioni di €.
- Misure intese a accelerare la diffusione delle energie rinnovabili. Gli Stati membri possono istituire regimi di investimenti nelle energie rinnovabili, tra cui l'idrogeno rinnovabile, il biogas e il biometano, lo stoccaggio e il calore rinnovabile, anche mediante pompe di calore, con procedure di gara semplificate che possono essere attuate rapidamente, prevedendo nel contempo garanzie sufficienti per tutelare la parità delle condizioni. In particolare, gli Stati membri possono elaborare regimi relativi a tecnologie specifiche, che richiedono un sostegno alla luce delle specificità dei mix energetici nazionali; e
- misure che agevolano la decarbonizzazione dei processi industriali. Per accelerare ulteriormente la diversificazione dell'approvvigionamento energetico, gli Stati membri possono ridurre gradualmente l'utilizzo di combustibili fossili, in particolare attraverso l'elettrificazione, l'efficienza energetica e lo spostamento verso l'utilizzo di idrogeno rinnovabile e idrogeno elettrolitico che soddisfa determinati requisiti. Gli Stati membri possono i) istituire nuovi regimi basati su gare d'appalto o ii) sostenere direttamente i progetti, senza gare d'appalto, con determinati limiti alla quota di sostegno pubblico per investimento. Sarebbero previsti bonus supplementari specifici per le piccole e medie imprese e per soluzioni particolarmente efficienti sotto il profilo energetico.
Il quadro temporaneo di crisi indica inoltre in che modo i seguenti tipi di aiuti possono essere approvati caso per caso, a determinate condizioni: i) sostegno alle imprese interessate dalla riduzione obbligatoria o volontaria dell'uso di gas, ii) sostegno al riempimento degli impianti di stoccaggio del gas, iii) sostegno transitorio e limitato nel tempo per il passaggio all'utilizzo di combustibili fossili più inquinanti, a condizione che si attuino misure di efficienza energetica e si evitino gli effetti di lock-in e iv) sostegno alla fornitura di assicurazioni o riassicurazioni alle imprese che trasportano merci da e verso l'Ucraina.
Le entità controllate dalla Russia che sono soggette a sanzioni saranno escluse dall'ambito di applicazione di tali misure.
Il quadro temporaneo di crisi prevede pertanto una serie di garanzie:
- metodologia proporzionale, che richiede l'esistenza di un nesso tra l'importo dell'aiuto che può essere concesso alle imprese e la portata della loro attività economica e dell'esposizione agli effetti economici della crisi;
- condizioni di ammissibilità, ad esempio mediante la definizione degli utenti ad alta intensità energetica come imprese per le quali l'acquisto dei prodotti energetici è pari ad almeno il 3% del loro valore produttivo; e
- requisiti di sostenibilità, quando concedono aiuti per ovviare ai costi aggiuntivi sostenuti a causa dei prezzi eccezionalmente elevati del gas e dell'energia elettrica, gli Stati membri sono invitati a considerare, in modo non discriminatorio, la fissazione di requisiti relativi alla protezione dell'ambiente o alla sicurezza dell'approvvigionamento.
Il quadro temporaneo di crisi rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2022 per le misure di sostegno alla liquidità e le misure a copertura dell'aumento dei costi dell'energia. Gli aiuti a sostegno della diffusione delle energie rinnovabili e della decarbonizzazione dell'industria possono essere concessi fino alla fine di giugno 2023.
La Commissione monitora costantemente l'applicazione del quadro temporaneo di crisi per gli aiuti di Stato per tenere conto dell'evoluzione della situazione. Per questo motivo, il 14 settembre 2022, a seguito delle dichiarazioni della presidente, la Commissione ha invitato gli Stati membri a partecipare a un'indagine per avere il loro parere sulla proroga e su eventuali ulteriori modifiche del quadro temporaneo di crisi, anche alla luce della proposta della Commissione relativa a un intervento di emergenza sul mercato, per garantire che rimanga in linea con gli obiettivi della politica energetica e attenui il perdurare dell'impatto economico dell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina, consentendo agli Stati membri di fornire il sostegno necessario alle imprese e ai settori maggiormente colpiti, pur preservando la parità di condizioni.
Il quadro temporaneo di crisi integra le ampie possibilità di cui dispongono gli Stati membri per concepire misure in linea con le esistenti norme dell'UE sugli aiuti di Stato che, ad esempio, consentono agli Stati membri di aiutare le imprese a far fronte alla carenza di liquidità e a sopperire a un urgente fabbisogno di aiuti al salvataggio. Inoltre l'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea consente agli Stati membri di compensare le imprese per i danni direttamente causati da un evento eccezionale, come l'attuale crisi.
Il 19 marzo 2020 la Commissione ha inoltre adottato un quadro temporaneo nel contesto della pandemia di coronavirus, che è stato modificato il 3 aprile, l'8 maggio, il 29 giugno, il 13 ottobre 2020, il 28 gennaio e il 18 novembre 2021. Come annunciato nel maggio 2022, il quadro temporaneo COVID non è stato prorogato oltre la data di scadenza fissata del 30 giugno 2022, con alcune eccezioni. In particolare, le misure di sostegno agli investimenti e alla solvibilità possono ancora essere attuate, rispettivamente fino al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023. Inoltre il quadro temporaneo COVID prevede già una transizione flessibile, nel rispetto di chiare garanzie, in particolare per quanto riguarda le opzioni di conversione e ristrutturazione degli strumenti di debito, come i prestiti e le garanzie, in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni dirette, fino al 30 giugno 2023.
La versione non riservata della decisione sarà consultabile sotto il numero SA.104242 nel registro degli aiuti di Stato nel sito web della Commissione dedicato alla concorrenza una volta risolte eventuali questioni di riservatezza. Le nuove decisioni relative agli aiuti di Stato pubblicate su internet e nella Gazzetta ufficiale figurano nel bollettino elettronico di informazione settimanale in materia di concorrenza (Competition Weekly e-News).
Maggiori informazioni sul quadro temporaneo di crisi e su altre azioni intraprese dalla Commissione per affrontare le ripercussioni economiche della guerra della Russia contro l'Ucraina sono disponibili qui.
Dettagli
- Data di pubblicazione
- 29 settembre 2022
- Autore
- Rappresentanza in Italia