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Rappresentanza in Italia
Comunicato stampa29 luglio 2022Rappresentanza in Italia8 min di lettura

Aiuti di Stato: la Commissione approva un regime italiano da 2,9 miliardi di € a sostegno delle imprese nel contesto dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia

Aiuti di Stato
EU

La Commissione europea ha approvato un regime italiano da 2,9 miliardi di € a sostegno del fabbisogno di liquidità delle imprese nel contesto dell'invasione russa dell'Ucraina. Il regime è stato approvato nell'ambito del quadro temporaneo di crisi per le misure di aiuto di Stato adottato dalla Commissione il 23 marzo 2022 e modificato il 20 luglio 2022, basato sull'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE), riconoscendo che l'economia dell'UE sta subendo un grave turbamento.

Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva responsabile della politica di concorrenza, ha dichiarato: "Nel contesto dell'incertezza economica causata dall'attuale crisi geopolitica, questo regime da 2,9 miliardi di € consentirà all'Italia di sostenere i settori e le imprese colpiti, in particolare le imprese più piccole, garantendo che possano disporre di sufficiente liquidità. Continuiamo a restare al fianco dell'Ucraina e del suo popolo. Allo stesso tempo proseguiamo la stretta collaborazione con gli Stati membri per garantire che le misure nazionali di sostegno possano essere attuate in modo tempestivo, coordinato ed efficace, tutelando nel contempo la parità di condizioni nel mercato unico."

La misura italiana di sostegno

Nell'ambito del quadro temporaneo di crisi, l'Italia ha notificato alla Commissione un regime da 2,9 miliardi di € per fornire sostegno alla liquidità alle piccole e medie imprese e alle piccole imprese a media capitalizzazione nel contesto dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia.

Nell'ambito del regime, l'aiuto assumerà la forma di i) garanzie a copertura di una parte dei nuovi prestiti ammissibili concessi dalle banche commerciali; e ii) sovvenzioni dirette a copertura dei premi di garanzia.

Alla luce dell'elevato grado di incertezza economica causato dall'attuale situazione geopolitica, il regime mira a garantire che le imprese interessate dispongano di sufficiente liquidità, consentendo alle banche di continuare a erogare prestiti all'economia reale.

Il regime, che sarà gestito dal Fondo di garanzia dello Stato, sarà accessibile alle imprese di tutti i settori, ad eccezione di quello finanziario, con un massimo di 499 dipendenti e ai lavoratori autonomi che subiscono le conseguenze della crisi attuale.

I beneficiari ammissibili avranno diritto a ricevere nuovi prestiti coperti da una garanzia statale fino al 90% del capitale del prestito con scadenze massime fino a otto anni.

L'importo massimo del prestito per beneficiario che può essere coperto dalla garanzia statale è pari al 15% del fatturato annuo totale medio del beneficiario in un periodo di tempo predefinito, oppure ii) al 50% dei costi energetici sostenuti dall'impresa in un periodo di 12 mesi.

Inoltre, gli importi massimi dei prestiti possono essere aumentati per coprire il futuro fabbisogno di liquidità delle imprese che, a causa dell'attuale situazione geopolitica, sono esposte, tra l'altro, a gravi perturbazioni della catena di approvvigionamento, all'aumento dei prezzi dei fattori di produzione o all'incremento dei rischi per la cibersicurezza.

La Commissione ha constatato che il regime italiano è in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo di crisi. In particolare, per quanto riguarda le garanzie sui prestiti, i) l'aiuto coprirà le garanzie su prestiti con scadenze e dimensioni limitate e ii) i premi di garanzia rispettano i livelli minimi stabiliti nel quadro temporaneo di crisi. Per quanto riguarda gli aiuti di importo limitato sotto forma di sovvenzioni dirette, l'aiuto non supererà i) 62 000 € e 75 000 € per impresa attiva, rispettivamente, nei settori dell'agricoltura e della pesca e acquacoltura e i) 500 000 € per impresa attiva in tutti gli altri settori. Gli aiuti concessi nell'ambito del regime saranno erogati entro il 31 dicembre 2022.

Inoltre, il sostegno pubblico sarà subordinato a condizioni volte a limitare indebite distorsioni della concorrenza che includeranno misure di salvaguardia intese a garantire che i vantaggi della misura siano trasferiti, nella misura del possibile, ai beneficiari finali attraverso gli intermediari finanziari.

La Commissione ha concluso che il regime italiano è necessario, adeguato e proporzionato per porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro in linea con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE e con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo.

Su questa base, la Commissione ha approvato il regime in quanto conforme alle norme dell'Unione sugli aiuti di Stato.

Contesto

Il quadro temporaneo di crisi adottato il 23 marzo 2022 consente agli Stati membri di avvalersi della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato per sostenere l'economia nel contesto dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia.

Il quadro temporaneo di crisi è stato modificato il 20 luglio 2022 per integrare il pacchetto di preparazione all'inverno, in linea con gli obiettivi del piano REPowerEU.

Il quadro temporaneo di crisi prevede che gli Stati membri possano concedere i seguenti tipi di aiuti:

  • aiuti di importo limitato, in qualsiasi forma, destinati alle imprese colpite dall'attuale crisi o dalle sanzioni e controsanzioni adottate in tale contesto, fino ai nuovi massimali, aumentati a 62 000 € e a 75 000 €, rispettivamente, per i settori dell'agricoltura e della pesca e acquacoltura e a 500 000 € per tutti gli altri settori;
  • sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie statali e prestiti agevolati;
  • aiuti destinati a compensare i prezzi elevati dell'energia. Gli aiuti, che possono essere concessi in qualsiasi forma, compenseranno parzialmente le imprese, in particolare gli utenti a forte consumo di energia, a fronte dei costi aggiuntivi dovuti agli aumenti eccezionali dei prezzi del gas e dell'energia elettrica. Gli aiuti complessivi per beneficiario non possono superare il 30% dei costi ammissibili e, al fine di incentivare il risparmio energetico, non dovrebbero riguardare più del 70% del suo consumo di gas e di energia elettrica registrato nello stesso periodo dell'anno precedente, fino a un massimo di 2 milioni di € in qualsiasi momento. Se l'impresa subisce perdite di esercizio, possono essere necessari ulteriori aiuti per garantire il proseguimento di un'attività economica. Pertanto, per gli utenti a forte consumo di energia, le intensità di aiuto sono più elevate e gli Stati membri possono concedere aiuti superiori a tali massimali, fino a 25 milioni di €, e, per le imprese che operano in settori e sottosettori particolarmente colpiti, fino a 50 milioni di €;
  • misure che accelerano la diffusione delle energie rinnovabili. Gli Stati membri possono istituire regimi di investimenti nelle energie rinnovabili, tra cui l'idrogeno rinnovabile, il biogas e il biometano, lo stoccaggio e il calore rinnovabile, anche mediante pompe di calore, con procedure di gara semplificate che possono essere attuate rapidamente, prevedendo nel contempo garanzie sufficienti per tutelare la parità delle condizioni. In particolare, gli Stati membri possono elaborare regimi relativi a tecnologie specifiche, che richiedono un sostegno alla luce delle specificità dei mix energetici nazionali; e
  • misure che agevolano la decarbonizzazione dei processi industriali. Per accelerare ulteriormente la diversificazione dell'approvvigionamento energetico, gli Stati membri possono ridurre gradualmente l'utilizzo di combustibili fossili, in particolare attraverso l'elettrificazione, l'efficienza energetica e lo spostamento verso l'utilizzo di idrogeno rinnovabile e idrogeno elettrolitico che soddisfa determinati requisiti. Gli Stati membri possono i) istituire nuovi regimi basati su gare d'appalto o ii) sostenere direttamente i progetti, senza gare d'appalto, con determinati limiti alla quota di sostegno pubblico per investimento. Sarebbero previsti bonus supplementari specifici per le piccole e medie imprese e per soluzioni particolarmente efficienti sotto il profilo energetico.

Sono inoltre possibili, dopo una valutazione caso per caso e a determinate condizioni, i seguenti tipi di aiuti: sostegno alle imprese interessate dalla riduzione obbligatoria o volontaria dell'uso di gas, ii) sostegno al riempimento degli impianti di stoccaggio del gas, iii) sostegno transitorio e limitato nel tempo per il passaggio all'utilizzo di combustibili fossili più inquinanti, a condizione che si attuino misure di efficienza energetica e si evitino gli effetti di lock-in e iv) sostegno alla fornitura di assicurazioni o riassicurazioni alle imprese che trasportano merci da e verso l'Ucraina.

Le entità controllate dalla Russia che sono soggette a sanzioni saranno escluse dall'ambito di applicazione di tali misure.

Il quadro temporaneo di crisi prevede pertanto una serie di garanzie:

  • metodologia proporzionale, che richiede l'esistenza di un nesso tra l'importo dell'aiuto che può essere concesso alle imprese e la portata della loro attività economica e dell'esposizione agli effetti economici della crisi; e
  • condizioni di ammissibilità, ad esempio mediante la definizione degli utenti ad alta intensità energetica come imprese per le quali l'acquisto dei prodotti energetici è pari ad almeno il 3% del loro valore produttivo.

Il quadro temporaneo di crisi rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2022 per le misure di sostegno alla liquidità e le misure a copertura dell'aumento dei costi dell'energia. Gli aiuti a sostegno della diffusione delle energie rinnovabili e della decarbonizzazione dell'industria possono essere concessi fino alla fine di giugno 2023. Al fine di garantire la certezza del diritto, la Commissione valuterà in un momento successivo l'opportunità di una proroga della validità del quadro.

Il quadro temporaneo di crisi integra le ampie possibilità di cui dispongono gli Stati membri per concepire misure in linea con le esistenti norme dell'UE sugli aiuti di Stato che, ad esempio, consentono agli Stati membri di aiutare le imprese a far fronte alla carenza di liquidità e a sopperire a un urgente fabbisogno di aiuti al salvataggio. Inoltre l'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea consente agli Stati membri di compensare le imprese per i danni direttamente causati da un evento eccezionale, come l'attuale crisi.

Oltre a ciò, il 19 marzo 2020 la Commissione ha adottato un quadro temporaneo nel contesto della pandemia di coronavirus, il quale è stato modificato il 3 aprile, l'8 maggio, il 29 giugno, il 13 ottobre 2020, il 28 gennaio e il 18 novembre 2021. Come annunciato nel maggio 2022, il quadro temporaneo COVID non è stato prorogato oltre la data di scadenza fissata del 30 giugno 2022, con alcune eccezioni. In particolare, le misure di sostegno agli investimenti e alla solvibilità possono ancora essere attuate, rispettivamente fino al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023. Inoltre il quadro temporaneo COVID prevede già una transizione flessibile, nel rispetto di chiare garanzie, in particolare per quanto riguarda le opzioni di conversione e ristrutturazione degli strumenti di debito, come i prestiti e le garanzie, in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni dirette, fino al 30 giugno 2023.

La decisione odierna fa seguito all'approvazione, il 19 luglio 2022, da parte della Commissione europea, di un meccanismo italiano di garanzia sui prestiti da 10 miliardi di €, predisposto per sostenere le imprese di vari settori nel contesto dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia.

La versione non riservata della decisione odierna sarà consultabile sotto il numero SA.103403 nel Registro degli aiuti di Stato sul sito web della DG Concorrenza della Commissione, una volta risolte eventuali questioni di riservatezza. Le nuove decisioni relative agli aiuti di Stato pubblicate su internet e nella Gazzetta ufficiale figurano nel bollettino elettronico di informazione settimanale in materia di concorrenza (Competition Weekly e-News).

Maggiori informazioni sul quadro temporaneo di crisi e su altre azioni intraprese dalla Commissione per affrontare le ripercussioni economiche dell'invasione russa dell'Ucraina sono disponibili qui.

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Data di pubblicazione
29 luglio 2022
Autore
Rappresentanza in Italia